Time-Out: ecco il regolamento dell'obbligazione Tamburi


A forza di rompere le scatole a tutti i miei interlocutori, qualcosa di più sono venuto a sapere sul prestito obbligazionario Tamburi in emissione da lunedì prossimo.

Qui sotto troverete il regolamento che intanto risolve il primo quesito che mi ero posto: il bond NON è subordinato come da art.10.

Per quanto riguarda invece come fare per prenderLe l'unico consiglio che posso dare è di rompere pesantemente alle scatole ai Vostri intermediari, visto che a tutt'oggi solo una controparte (Banca Intermobiliare) mi ha assicurato che si farà parte diligente nell'inserire ordini.

Mi risulta inoltre che tra giovedì sera e venerdì dovrebbe essere stilato un documento che dovrebbe chiarire meglio il modus operandi (stando ai "si dice" sembra che la modalità a rubinetto non garantisca il prezzo di esecuzione che sarà noto solo a fine giornata anche se la modifica potrebbe essere solo migliorativa, quindi prezzo più basso di acquisto rispetto a quello ottenuto in un primo tempo).

REGOLAMENTO
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"Prestito Obbligazionario TIP 2014- 2020"
Codice ISIN [•)
ART. 1- IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE
Il prestito obbligazionario denominato ''Prestito Obbligazionario TIP 2014- 2020" (il
"Prestito''), di un ammontare nominale complessivo pari a euro [•), è emesso da
Tamburi Investment Partners S.p.A. (!"'Emittente") ed è costituito da n. [•)
obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (le "Obbligazioni'').
Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli
S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "Testo Unico della
Finanza'') e della relativa regolamentazione di atmazione.
Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [•) del [•) 20[•], ha disposto l'ammissione
alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematica delle Obbligazioni(il
"MOT"). Le Obbligazioni sono state oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione
che si è svolta tra il [7 aprile 2014] e il [•]2014 (!"'Offerta").
In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa
regolamentazione di atmazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi
inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti
amministrativi e pattimoniali potranno essere effetmati esclusivamente per il tramite di
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A .. I
titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti'') non potranno
richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto
salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e
83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di atmazione.
ART. 2- PREZZO DI EMISSIONE
Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al [ •]% del loro valore nominale e cioè
al prezzo di euro [•] per ciascuna Obbligazione, determinato al termine del periodo di
Offerta.
ART. 3- GODIMENTO
Il Prestito è emesso ed avrà come data di godimento il [25 aprile 2014] (la "Data di
Godimento del Prestito").
ART. 4-DURATA
Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di
Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese
successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [25 aprile 2020] (la "Data
di Scadenza del Prestito'').
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ART. 5- INTERESSI
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del4,75% (il
"Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino
alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).
li pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla
scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito.
L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.
L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di
ciascuna Obbligazione, pari a euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo
di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di euro (0,005 euro arrotondati al
centesimo di euro superiore).
Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di
interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di
anno bisestile, 366) – secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella
prassi di mercato.
Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo
secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il
"Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo
immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun
importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostam=to delle successive date di
pagamento interessi.
Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento
degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa),
ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di
Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa),
fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un
giorno cbe non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno
Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei
giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Dqy Convention
unac§usted).
ART 6- RIMBORSO
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari
e, dunque, al l 00% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.
Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno cbe non è un Giorno Lavorativo,
il rimborso verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il
riconoscimento di ulteriori interessi.
ART. 7 -RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO -FACOLTÀ DI
ACQUISTO DA PARTE DELL'EMITTENTE
L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di
inadempimento degli obblighi previsti dal successivo articolo 8 qualora non sia posto
rimedio a tale inadempimento =tro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima
tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la
data in cui il Rappresentante Comune v=ga altrimenti a conoscenza
dell'inadempimento medesimo e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da
parte dei possessori delle Obbligazioni. lo caso di rimborso anticipato obbligatorio, le
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Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. n rimborso del capitale delle Obbligazioni,
così come il pagamento degli interessi fino alla data di effettivo rimborso, avrà luogo
successivamente alla comunicazione con cui l'Emittente ha informato il mercato del
rimborso anticipato con preavviso di almeno 5 Giorni di Mercato, esclusivamente per il
tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad
un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta
pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di
condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute,
rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle
deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso
eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto co=a, del Codice Civile.
ART. 8- OBBLIGHI DELL'EMITTENTE
8.1 PARAMETRI FINANZIARI
Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente s1 1mpegna a mantenere il seguente
parametro finanziario, calcolato alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del
Prestito, a partire dal 31 dicembre 2014 (ciascuna, la ''Data di Calcolo") sulla base del
bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente
e oggetto di revisione legale dei conti:
a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il
patrimonio netto d'esercizio non dovrà essere superiore a 1,25;
Ai fini del presente paragrafo, per "Indebitamento Finanziario Netto" dovranno
essere prese a riferimento le seguenti voci del bilancio di esercizio: Debiti finanziari +
Passività finanziarie correnti – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti – Attività
finanziarie correnti- crediti finanziari correnti.
n rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta ….
dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che coJ1fçtti).Ltale
rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da
Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'aiJprov••zicJrjt~'ld!~ , … .• , … •.'!-<
bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il120° ( centoventesimo) giorno dallllJéi\"J
di chiusura dell'esercizio sociale.
8.2 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI
Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o
riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 10% (dieci per cento) del
patrimonio netro risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun
esercizio nel corso della durata del Prestito (ù "Cap Annuale''). Resta ferma la facoltà
dell'Emittente di distribuire negli esercizi successivi – in aggiunta al Cap Annuale
dell'esercizio in corso al momento della distribuzione – gli utili eventualmente non
distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non
eccedenti l'ammontare del Cap Annuale calcolato con riferimento a ciascun esercizio.
8.3 NEGATIVE PLEDGE
Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere pegni, ipoteche
o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed inlmateriali, sui propri
crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali ~e "Garanzie'') a favore di
ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito
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definite) di obbligazioni o di altri strumenti partecipativi e/ o titoli atipici che prevedano
obblighi di rimborso, salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano
concesse anche a favore del Prestito e fatte salve le seguenti Garanzie che potranno
essere costituite e mantenute sui beni dell'Emittente:
le Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito, coincidenti con le garanzie
concesse in relazione a finanziamenti bancari preesistenti contratti dall'Emittente e/ o da
Società Controllate( come di seguito definite);
le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e
le Garanzie costituite per operazioni pro so/uto di project ftnance, sale and !ease back, factoring
e operazioni di cartolarizzazione.
L'Emittente si impegua ad assicurare che l'obbliga previsto dal presente articolo sia
applicato e rispettato per tutta la durata del Prestito anche dalle Società Controllate.
Per "Società Controllate'' si intendono qualunque società che alla data del presente
regolamento e nell'arco della durata del Prestito risulti sottoposta al controllo
dell'Emittente ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 del Testo Unico della
Finanza e 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice Civile.
ART. 9- SERVIZIO DEL PRESTITO
D pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno
esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli
S.p.A ..
ART. 10-STATUS DELLE OBBLIGAZIONI
Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri
dell'Emittente.
ART. 11-TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interess~ decorsi
cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il
capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
ART. 12 ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E
RAPPRESENTANTE COMUNE
Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin
d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare
errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.
L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:
(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (ù
"Rappresentante Comune");
(2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
(3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
(4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi
e sul rendiconto relativo;
(5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
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L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal
Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta
richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni
emesse e non estinte.
Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per
l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono
iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è
necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che
rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.
Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma
degli attt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al
Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.
n Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e
possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi
di investimento, nonché le società fiduciarie. n Rappresentante Comune, in carica per i
primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi
del presente Regolamento, in Istifid S.p.A. – Società Fiduciaria e di Revisione . Con
riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del
medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di
cui all'art. 2417 del Codice Civile.
n Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli
Obbligazionisti e tutelate gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. n
Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente.
Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza
processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e
nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le
azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le • .. • . . .
deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti. 1 .,~) . '• .• .:~b
ART. 13- IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONJ{\~;;(.\ ."6'"~'~"• (' . .' \\f(\ ….. , .,
L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, 'r./). ' }•••J
intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei tito~~"?~{.:;::;…•:/)''
delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essrt': :r•~•ifi•,.;•'
intestati. •
L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli
Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la
metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa
previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi
relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli
Obbligazionisti richiedenti.
ART. 14-REGIME FISCALE
Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono
dovute per legge sulle Obbligazioni e/ o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
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ART.15-VARIE
Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità
previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.
n possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le
condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà
depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da
intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.
ART. 16-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
n Prestito è regolato dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che
dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva,
il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la
qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n.
206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o
domicilio elettivo di quest'ultimo.
F.to Giovanni Tamburi
F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio
*****
E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, fi 27 MAR.2014

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